Al fine di proteggere il bilancio UE da possibili conflitti di interesse e garantire un uso trasparente del contributo comunitario da parte dei trust di interesse pubblico, la Council Implementing Decision (EU) 2022/2506 dello scorso 15 dicembre 2022 ha statuito che “non possono essere sottoscritti impegni giuridici (compresi sovvenzioni e contratti) con i trust ungheresi di interesse pubblico istituiti ai sensi della legge ungherese IX del 2021 o con qualsiasi entità da essi gestita”. La decisione riguarda solo una determinata cerchia di organizzazioni, ossia circa 30 trust, tra cui 21 università che svolgono attività di ricerca e che partecipano regolarmente ai programmi quadro europei R&I.
Di fronte a questa decisione, l’approccio che la Commissione ha adottato va nella stessa direzione di quello adottato nei confronti dei candidati britannici, ossia che fino alla revoca delle misure temporanee, sia nella fase di preparazione della proposta che in quella di GAP, i partner ungheresi interessati potranno contribuire al progetto come partner associati: in alternativa, il consorzio avrà il tempo di riorganizzarsi e sostituire i partner ungheresi con uno o più partner esistenti o nuovi. Perciò, anche se il Grant Agreement viene firmato durante l’entrata in vigore delle misure temporanee, una volta revocate l’entità ungherese interessata potrà rientrare nel consorzio come beneficiario, anche nel caso in cui il suo status fosse inizialmente di partner associato.
Perciò, l’invito che proviene da Bruxelles è quello di continuare a considerare i partner ungheresi toccati dalla decisione del Consiglio come partner a pieno titolo, nell’attesa che gli attuali negoziati in corso tra il governo ungherese e la Commissione europea possano portare ad una revoca delle misure prima di arrivare alla firma dei primi Grant Agreements dei bandi 2023.